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Come tutelarsi nella vendita di un veicolo — 10 semplici regole
- Vendere il proprio veicolo significa, sotto il profilo normativo, sottoscrivere una “dichiarazione di vendita” con autenticazione della propria firma.
- Grazie all’avvio dei nuovi processi digitali introdotti con il D. Lgs. n. 98/2017 che ha previsto il rilascio del Documento Unico di Circolazione e di Proprietà (DU) , gli atti di vendita possono essere redatti in modalità digitale presso gli STA. In questo caso non è più necessario premunirsi della marca da bollo prevista per l’autentica della firma del venditore. Il corrispondente importo di € 16.00 viene versato direttamente presso lo STA insieme agli altri importi previsti per la pratica del trasferimento di proprietà. L’atto digitale viene sottoscritto dal venditore con firma elettronica avanzata (FEA).
- In caso di “dichiarazione di vendita” contenuta nel retro del “Certificato di Proprietà (CdP)”, al momento della sottoscrizione, deve contenere in particolare una marca da bollo da 16,00 Euro e i dati del compratore: non sottoscrivere mai in bianco e/o senza la marca da bollo.
- La sottoscrizione su un documento diverso dal Certificato di Proprietà si giustifica solo se il CdP è stato smarrito/rubato o è deteriorato, ovvero se si possiede ancora il vecchio “foglio complementare” o si tratti di accettazione di eredità; anche in questi casi non sottoscrivere mai in bianco.
- Sottoscrivere la dichiarazione di vendita a favore di chi in concreto acquisisce (e paga o sconta) il veicolo e non a favore di terzi indicati da quest’ultimo.
- Non consegnare la carta di circolazione del veicolo venduto senza aver sottoscritto la dichiarazione di vendita.
- Apporre la sottoscrizione della vendita davanti a uno dei soggetti abilitati dalla legge ad autenticarla ed esclusivamente negli uffici di cui tali soggetti sono titolari o dipendenti.
- Pretendere una fotocopia della vendita sottoscritta completa dell’autentica della propria firma. L’autentica conferisce “data certa” alla cessione, ai fini dello scarico di ogni responsabilità concernente la proprietà, la detenzione e l’uso del veicolo, in particolare per l’applicazione dell’art. 386 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.
- Sottoscrivere in condizioni diverse da quelle descritte (es. in autosalone anziché presso uno Sportello Telematico dell’Automobilista o un Ufficio Comunale) non è un’agevolazione ma una violazione di legge, che rende la vendita non valida ai fini dello scarico delle responsabilità e può esporre a rischio penale per falso.
- Trascorsi due mesi dalla sottoscrizione della dichiarazione di vendita (da trascrivere al PRA ai sensi dell’art. 94 CdS entro 60 giorni dall’autentica) verificare presso il PRA o tramite uno studio di consulenza automobilistica l’avvenuta regolare annotazione del passaggio di proprietà.
Nota sui soggetti abilitati all’autentica
Al di fuori degli Uffici della Motorizzazione e del PRA, i soggetti abilitati sono: il Consulente Automobilistico o un suo dipendente delegato, presso i locali dell’agenzia riconosciuta come Sportello Telematico dell’Automobilista (STA); i Funzionari comunali presso gli Uffici del Comune; il Notaio presso il suo studio.
