Trasferimento di proprietà – 10 Regole

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Come tutelarsi nella vendita di un veicolo — 10 semplici regole

  1. Vendere il proprio veicolo significa, sotto il profilo normativo, sottoscrivere una “dichiarazione di vendita” con autenticazione della propria firma.
  2. Grazie all’avvio dei nuovi processi digitali introdotti con il D. Lgs. n. 98/2017 che ha previsto il rilascio del Documento Unico di Circolazione e di Proprietà (DU) , gli atti di vendita possono essere redatti in modalità digitale presso gli STA. In questo caso non è più necessario premunirsi della marca da bollo prevista per l’autentica della firma del venditore. Il corrispondente importo di € 16.00 viene versato direttamente presso lo STA insieme agli altri importi previsti per la pratica del trasferimento di proprietà. L’atto digitale viene sottoscritto dal  venditore con firma elettronica avanzata (FEA).
  3. In caso di “dichiarazione di vendita” contenuta nel retro del “Certificato di Proprietà (CdP)”, al momento della sottoscrizione, deve contenere in particolare una marca da bollo da 16,00 Euro e i dati del compratore: non sottoscrivere mai in bianco e/o senza la marca da bollo.
  4. La sottoscrizione su un documento diverso dal Certificato di Proprietà si giustifica solo se il CdP è stato smarrito/rubato o è deteriorato, ovvero se si possiede ancora il vecchio “foglio complementare” o si tratti di accettazione di eredità; anche in questi casi non sottoscrivere mai in bianco.
  5. Sottoscrivere la dichiarazione di vendita a favore di chi in concreto acquisisce (e paga o sconta) il veicolo e non a favore di terzi indicati da quest’ultimo.
  6. Non consegnare la carta di circolazione del veicolo venduto senza aver sottoscritto la dichiarazione di vendita.
  7. Apporre la sottoscrizione della vendita davanti a uno dei soggetti abilitati dalla legge ad autenticarla ed esclusivamente negli uffici di cui tali soggetti sono titolari o dipendenti.
  8. Pretendere una fotocopia della vendita sottoscritta completa dell’autentica della propria firma. L’autentica conferisce “data certa” alla cessione, ai fini dello scarico di ogni responsabilità concernente la proprietà, la detenzione e l’uso del veicolo, in particolare per l’applicazione dell’art. 386 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.
  9. Sottoscrivere in condizioni diverse da quelle descritte (es. in autosalone anziché presso uno Sportello Telematico dell’Automobilista o un Ufficio Comunale) non è un’agevolazione ma una violazione di legge, che rende la vendita non valida ai fini dello scarico delle responsabilità e può esporre a rischio penale per falso.
  10. Trascorsi due mesi dalla sottoscrizione della dichiarazione di vendita (da trascrivere al PRA ai sensi dell’art. 94 CdS entro 60 giorni dall’autentica) verificare presso il PRA o tramite uno studio di consulenza automobilistica l’avvenuta regolare annotazione del passaggio di proprietà.

Nota sui soggetti abilitati all’autentica

Al di fuori degli Uffici della Motorizzazione e del PRA, i soggetti abilitati sono: il Consulente Automobilistico o un suo dipendente delegato, presso i locali dell’agenzia riconosciuta come Sportello Telematico dell’Automobilista (STA); i Funzionari comunali presso gli Uffici del Comune; il Notaio presso il suo studio.

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